- concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in
materia ecologica, nonché, a norma dell'art.6 e 8
della legge regionale 5 dicembre 1983, n.90 (Norme di attuazione
della legge 24 novembre 1981, n.689, concernente modifiche al
sistema penale), all'accertamento delle violazioni di disposizioni
in materia ecologica, contenute in singole leggi e, ai sensi di
quanto disposto all'ari. 5, comma 1, in regolamenti comunali e
Provinciali
- offrire la propria disponibilità alle autorità
competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche
calamità o di disastri di carattere ecologico.
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Distintivo di riconoscimento delle
Guardie Ecologiche
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