Obblighi di sicurezza e responsabilità dell'amministratore di condominio
Obblighi di sicurezza e responsabilità dell'amministratore di condominio
L'amministratore del condominio è tenuto ad un mero obbligo di informazione, considerato che i veri destinatari dell'adempimento degli obblighi, in materia di sicurezza, sono solo i singoli condomini. Inoltre, dalla lettura del Testo unico in materia di sicurezza, è di tutta evidenza come gli obblighi di sicurezza gravino altresì sul condominio in quanto luogo ove viene svolta una attività di lavoro.
L'amministratore non può essere ritenuto un delegato del condominio per l'adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza atteso che l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, sancisce una, specifica preclusione, attraverso l'individuazione necessaria dei limiti e delle condizioni per la delega di funzioni, secondo cui:
1) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
2) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3) la, delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti, dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
5) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto,
Concludendo, alla luce di quanto esposto, non possono che ritenersi superati gli orientamenti volti ad ascrivere la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di sicurezza in capo all'amministratore di condominio.