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Morosità del conduttore

Morosità del conduttore

Morosità del conduttore

Il principale obbligo del conduttore e quelle di pagare il canone di locazione e di rimborsare al locatore i cosiddetti "oneri accessori", vale a dire le spese sostenute per la fornitura di servizi comuni usufruitii dall'inquilino, siano esse forfetariamente quantificate in contratto, oppure, solo indicate in via presuntiva. II tutto deve essere versato al locatore nei tempi previsti in contratto e con le modalita liberamente stabilite dalle parti. La legge concede, comunque, al conduttore un tempo massimo dl venti giorni, oltre la scadenza, per pagare quanto dovuto, decorso il quale il locatore è libero di assumere le iniziative più opportune per il recupero del proprio credito. E prevista una specifica procedura che ha inizio con la richiesta di emissione, nei confronti dell'inquillno moroso, di una ingiunzione di pagamento da parte del Giudice di Pace o del Tribunale del luogo ove è sito l'immobile locato, a seconda che il credito sia o meno inferiore euro 5.000,00. Un inqullino può opporsi a tale ordine di pagamento, ma lo deve fare (radicando apposlta procedura giudiziarla) entro i quaranta giomi successivi al ricevimento della notiflca dell'ingiunzione, altrimenti questa diventa definitivamente esecutiva.

A fronte di una reiterata morosita, è evidente che viene meno anche l'interesse del locatore a mantenere in essere un contratto con un inquilino che non ottemperi alle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. Non resta, a questo punto, che intimargli lo sfratto per morosita e rlchiedere la giudiziale risoluzione del rapporto di locazione, con il contestuale ordine, all'inquilino moroso, non solo di rilasciare l'immobile locato, entro un termine che il giudice andra a fissare, ma anche di pagare l'intero ammontare della morosità. Attenzione pero, perchè all'udienza fissata davanti al giudice, all'inquilino ancora è data una duplice possibilità: sanare la morosità (somma capitale oltre interessi e spese legali) nel contesto dell'udienza stessa oppure chiedere di poterlo fare entro un apposito termine, che lo stesso giudice andrà a fissare. Per le locazioni ad uso abitativo neppure rileva l'eventuale previsione nel contratto della clausola risolutiva espressa, atteso che la normativa speciale dettata in tema di sanatoria della morosità prevale su quella generale dettata dal codice civile.

Ai fini della dichiarazlone dei redditi, non devono essere dichiarati i canoni derivanti da contratti di locazione ad uso di abitazione non percepitl dall'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiaiazione dei red­diti, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.