TAR Veneto, sezione 2, sentenza 1 febbraio 2011, n. 191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non debenza degli oneri concessori relativi alla realizzazione di parcheggi interrati di immobile ad uso commerciale direzionale
di romolo balasso architetto

Il ricorso è relativo ad una richiesta di intervento del Giudice Amministrativo per stabilire se l’esenzione dal contributo di concessione, pretesa dalla ricorrente invocando le norme sui parcheggi pertinenziali (art. 9 legge 122/89), sia applicabile all’opera dalla stessa realizzata ad uso commerciale e direzionale.

per il TAR:

La censura è infondata e va disattesa.

Il Collegio evidenzia, preliminarmente, che del tutto non pertinente risulta il riferimento, nella fattispecie oggetto di giudizio, alla l. n. 112 del 1989 (cd. Legge Tognoli) che ha uno specifico ambito di applicazione, riferendosi ai parcheggi pertinenziali ad immobili residenziali mentre, nella fattispecie oggetto di giudizio, la concessione edilizia è relativa alla costruzione di un centro commerciale e direzionale, rispetto al quale i parcheggi, come di seguito si avrà modo di meglio specificare, non costituiscono affatto pertinenze in senso urbanistico.

L’ampia dissertazione svolta dalla difesa della ricorrente non coglie il nucleo essenziale della vicenda qui in esame, che richiede di stabilire se l’esenzione dal contributo di concessione, pretesa dalla ricorrente invocando le norme sui parcheggi pertinenziali, sia applicabile all’opera della stessa realizzata.

E’ fuori discussione che, come chiarito dalla costante giurisprudenza, i parcheggi di proprietà pubblica, realizzati secondo le previsioni dello strumento urbanistico, anche dai soggetti privati, sono esenti dal contributo concessorio, a norma dell’art. 9, lett. f) della l. n. 10 del 1077. Ma è altrettanto certo che i parcheggi costruiti in aree private per libera scelta speculativa di un imprenditore rappresentano una modificazione edilizia del territorio realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a tutte le altre forme di edificazione soggetta a concessione ed ai relativi oneri (in questi termini, ex multis, Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7344; T.A.R. Lombardia, Brescia, n.425 del 1992).

La dimostrazione sta proprio nella legge Tognoli con la quale si è voluta favorire la realizzazione di parcheggi pertinenziali, per fini di decongestionamento della viabilità, esentando dagli oneri concessori la costruzione di un ben determinato tipo di parcheggio, il quale, di per sé, sarebbe stato pienamente assoggettabile al contributo (ibidem).

Il Collegio evidenzia, inoltre, che i parcheggi realizzati sono qualificabili in termini di pertinenze in senso urbanistico trattandosi di opere funzionalmente collegate all’esercizio dell’attività principale e non costituiscono – come peraltro puntualmente evidenziato dall’amministrazione comunale nella relazione trasmessa con la nota prot. n.15143/89 dell’8 giugno 1995 (all. 8 delle produzioni documentali di parte ricorrente) – opere di urbanizzazione; la previsione di specifici standard con rifermento all’edificazione commerciale e direzionale risponde, infatti, alla ratio di assicurare una compensazione in relazione al maggiore fabbisogno di spazi e parcheggi dovuto al flusso dei clienti delle strutture de quo.

Le opere in questione non sono state realizzati dal costruttore in luogo del comune né ricorrono altri presupposti idonei a sostenerne l’esonero, sicché ai sensi dell’art. 86 della l.r. n. 61 del 1985 non è ammesso, in relazione ad esse, alcuno scomputo (cfr., Cons. St., sez. V, 1 marzo 2000, n. 1088).

Anche a prescindere da tale considerazione, inoltre, il Collegio, in conformità con la consolidata giurisprudenza, deve evidenziare che la normativa in materia (artt. 7, 11 e 13 della l. n. 10 del 1977 ed ora art, 16 e 17 del d.p.r. n. 380 del 2001) prevede solo in determinate ipotesi e previa convenzione la possibilità dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione mediante lo scomputo, totale o parziale, del contributo, per cui le somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione non sono rimborsabili perché ciò non è previsto dalla legge (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 3 agosto 2006, n. 1118).

Lo stesso art. 86 della l.r. n. 61 del 1985, nel disciplinare lo scomputo della quota di contributo per oneri di urbanizzazione, espressamente dispone che tale scomputo può essere riconosciuto solo qualora il concessionario si sia obbligato con il Comune a cedere le aree e le opere di urbanizzazione già esistenti o da realizzare con le modalità e le garanzie di cui alla convenzione dell’art. 63.

Alla luce delle considerazioni svolte le pretese della ricorrente – peraltro relative all’intero onere concessorio e non solo alla parte relativa agli oneri di urbanizzazione – non possono trovare accoglimento neanche con riferimento alla domanda dedotta in via subordinata.

Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.

data documento:
9-02-2011
file: sentenza

fonte: