D.P.R. 139/2010 - Autorizzazione paesaggistica semplificata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi ammessi alla semplificazione: voci 2, 3, 4 e 5 dell'allegto 1 al d.p.r. 139/2010.
di romolo balasso architetto

L'allegato 1, ammette al procedimento semplificato:

  • 2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice;

  • 3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

  • 4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:

    • aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
    • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
    • realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
    • inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;
    • realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne

    (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

  • 5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:

    • rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;
    • modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;
    • modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
    • realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni;
    • inserimento di canne fumarie o comignoli;
    • realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;
    • realizzazione di abbaini o elementi consimili.

    (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

La voce 2 ricalca la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel testo unico edilizia, dove l'identità di sagoma preclude sia un diverso posizionamento sul lotto sia le modifiche ai prospetti.

Per costante giurisprudenza amministrativa e penale: la sagoma attiene alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale, mentre il prospetto si riferisce alla relativa superficie.

Infatti da un iniziale orientamento amministrativo (cfr. TAR Puglia, Bari,sezione III, 22 luglio 1994 n. 3210),

secondo il quale il rispetto della sagoma non precludeva variazioni dei prospetti (la ricostruzione può anche portare a modifiche del prospetto, cioè alla facciata dell’edificio, prevedendo per esempio balconi al posto delle preesistenti finestre, garantendo il rispetto di cubatura e sagoma)

la giurisprudenza (Cass. Pen., sez. III, sentenza 13-1-2009 n. 834) evidenzia che le modifiche dei prospetti rientrano nella nozione di ristrutturazione espressa all'articolo 10 del testo unico edilizia (interventi subordinati a permesso di costruire o a DIA/scia alternativa di cui all'art. 22, comma 3 del testo unico edilizia).

la apertura di una porta, al posto della preesistente finestra, comporta una modifica dei prospetti e, di conseguenza, non può essere annoverata tra le ristrutturazioni minori.

Se nell'ambito edilizio-urbanistico la modifica di una sola finestra costituisce intervento sottratto alla semplificazione, non così è in ambito paesaggistico, considerato che le voci 4 e 5 consentono interventi anche modificativi della sagoma.

Consegue che gli interventi modificativi dei prospetti e della sagoma contemplati nell'allegato 1 al d.p.r. 139/2010 hanno un preciso regime giuridico edilizio-urbanistico, in particolare per quanto concerne la prescritta conformità urbanistico-edilizia e la rilevanza penale in caso di violazione.

In proposito si ritiene opportuno richiamare la recente sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 1133 del 22 aprile 2010:

Infatti la giurisprudenza (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004, n. 3210) ha chiarito che ai fini della conformità urbanistica della ristrutturazione edilizia - laddove realizzata mediante ricostruzione dell'edificio demolito ed il mantenimento di tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l'area di sedime ed il numero delle unità immobiliari - il parametro di riferimento è rappresentato dalla disciplina vigente all'epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio e non da quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dovendosi fare salvo, in capo all'interessato, il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione dell'immobile esistente giacché la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito.

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la disciplina vigente all'epoca della realizzazione del manufatto poi distrutto dall’incendio, come attestata dal titolo edilizio originario, gli aveva permesso di costruire a distanza inferiore a quella prevista al momento della ristrutturazione. Egli invece si è limitato ad affermare la conformità della nuova costruzione a quella precedente, senza dedurre in giudizio il titolo edilizio del manufatto distrutto e la disciplina vigente al memento della sua realizzazione.

Non è infatti possibile ammettere che lo stato di fatto preesistente possa ritenersi sufficiente per derogare alla normativa in materia di distanze in quanto da un lato le disposizioni in materia di distanze si applicano a tutti gli edifici anche quelli abusivi e dall’altro non è possibile che una costruzione abusiva possa legittimare anche quelle successive che la sostituiscano.

data documento:
5-10-2010
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