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venerdì 2 settembre 2011

D.L. 119/2011: importanti novità per i congedi, le aspettative e i permessi



D.L. 119/2011: importanti novità per i congedi, le aspettative e i permessi
Prime indicazioni riguardanti le novità introdotte dal D.L. 119 del 18 luglio 2011 in materia di maternità e tutela dell’handicap e invalidi. Eccole in sintesi:
Maternità
Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza (dopo 180 giorni di gestazione) oppure di decesso del bambino è prevista la possibilità di ripresa immediata dell’attività lavorativa (serve un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro).
Il medico competente e lo specialista devono attestare che non ci sono pregiudizi per la salute della lavoratrice.
Per quanta riguarda il congedo parentale viene portato a 3 anni il periodo massimo usufruibile in caso di minori con handicap in situazione di gravità (sempre entro l’ottavo anno di nascita del figlio).

Congedi e permessi per l’assistenza ai disabili
I 3 giorni di permesso mensile possono essere utilizzati alternativamente dai genitori anche nello stesso mese.
Per quanto riguarda il congedo straordinario di 2 anni, previsto per l’assistenza al coniuge convivente certificato con handicap grave, viene precisato che entro 60 giorni dalla richiesta il lavoratore dovrà usufruire del congedo e che in caso di mancanza, di decesso oppure in presenza di patologie invalidanti dello stesso hanno diritto al congedo, a scalare, i genitori, i figli, le sorelle e i fratelli conviventi.
Viene confermato dalla norma in oggetto che la durata complessiva del congedo è di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap in situazione di gravità e che tra i requisiti richiesti la persona disabile non deve essere ricoverata a tempio pieno in strutture sanitarie.
Esiste un’eccezione per i casi in cui i sanitari richiedano la presenza del lavoratore per assistere il disabile ricoverato.
Una novità rilevante riguarda l’esclusività dell’assistenza: i congedi e i permessi sono riconosciuti ad un solo lavoratore. Unica eccezione riguarda i genitori di un minore disabile che possono usufruirne alternativamente.
L’indennità erogata nei casi di congedo straordinario è pari all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e ricorrenti, inoltre per il periodo di fruizione vengono accreditati i contributi figurativi (il massimale è fissato per il 2011 in € 43.579,06). L’importo viene erogato direttamente dal datore di lavoro.
La nuova legge prevede che nei casi di congedo non si maturano ferie, 13° mensilità e T.F.R. .
Nei casi di assistenza ad una persona in situazione di handicap grave residente ad una distanza superiore ai 150 km. bisognerà dimostrare con il titolo di viaggio (biglietto ferroviario, aereo, bus) oppure con documentazione idonea (ticket autostradale) il raggiungimento della località di residenza della persona assistita.

Invalidi
La nuova norma prevede, per gli invalidi riconosciuti con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, la possibilità di usufruire di un congedo retribuito per cure non superiore ai 30 giorni annui.
Domanda e relativa autorizzazione sono richieste al datore di lavoro e servirà allegare la dichiarazione del medico di medicina generale che attesti la necessità di usufruire di un congedo per cure per migliorare la patologia invalidante.
Il periodo di cure non rientra nel periodo di comporto previsto dai contratti nazionali e viene erogato dal datore di lavoro con le stesse modalità dell’indennità di malattia

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