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Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2007
Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.
Tutela dei funghi epigei spontanei.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.
Art. 2.
(Raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso luso di contenitori di plastica.
5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei luso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e lapparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:
a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui allarticolo 4;
b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui allarticolo 4;
c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa allarea protetta interessata e previo il possesso della autorizzazione di cui allarticolo 3;
d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
e) dal tramonto alla levata del sole;
f) nei terreni sui quali sia vietato laccesso ai sensi dellarticolo 841 del codice civile.
8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
9. La provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dellarticolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.
10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dellarticolo 3.
Art. 3.
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui allarticolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui allarticolo 3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. La Regione delega al rilascio dellautorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui allarticolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dellassetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge.
3. Lautorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dellindicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dellautorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in ununica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Gli enti delegati al rilascio dellautorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dallapplicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;
c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
d) allespletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;
e) alla gestione amministrativa della presente legge.
5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dellarticolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
6. Fatta salva lapplicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dellautorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dallapplicazione del presente articolo e i limiti per lesercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui allarticolo 2 sul territorio di propria competenza.
Art. 4.
(Deroghe per i proprietari dei fondi)
1. Il proprietario, lusufruttuario, lavente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui allarticolo 2, comma 1, e al possesso dellautorizzazione di cui allarticolo 3.
Art. 5.
(Autorizzazioni in deroga)
1. Se non ne deriva grave compromissione per lequilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e la presentazione della autorizzazione di cui allarticolo 3, comma 1, valida per lanno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, lautorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dallarticolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:
a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
b) gestori in proprio delluso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dellautorizzazione di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.
4. La provincia, sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità, con proprio regolamento stabilisce, in merito allautorizzazione di cui al comma 1:
a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.
Art. 6.
(Raccolta per fini scientifici e didattici)
1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.
2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede lautorizzazione, la durata e la delimitazione dellarea.
3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.
4. Se lattività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dellautorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.
5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dellarticolo 9, unitamente a un idoneo documento didentità.
Art. 7.
(Controlli sanitari)
1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. Lispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dellaccertamento sanitario.
Art. 8.
(Divulgazione e contributi)
1. La Regione, nellambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dellambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. La provincia, nellambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui allarticolo 9.
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per lallestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.
5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.
Capo II.
VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Art. 9.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sullosservanza della presente legge e laccertamento delle violazioni relative sono affidati:
a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982;
h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Allaggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.
3. Le guardie ittiche volontarie di cui allarticolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dellambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sullosservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.
Art. 10.
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per linosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le violazioni dellarticolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 100 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
b) per le violazioni dellarticolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
c) per la violazione dellarticolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
d) per la violazione dellarticolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con lapplicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dellautorizzazione, dellimpossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dellautorizzazione di cui allarticolo 3, comma 1;
e) per la violazione dellarticolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dellassociazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con lapplicazione contestuale delle sanzioni accessorie dellimpossibilità di poter continuare ad usufruire dellautorizzazione rilasciata allassociazione per lintera sua durata.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari allintera variazione, accertata dallISTAT, dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dellanno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento allunità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.
Art. 11.
(Procedura amministrativa e contenzioso)
1. Laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dallarticolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui larticolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dellammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.
3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede allirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.
4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/1981.
Art. 12.
(Proventi e relazione annuale)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dellarticolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.
2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente agli enti delegati al rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 3, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, applicate nellambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.
3. Gli enti delegati al rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 3 trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, allimpiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dellarticolo 3.
Capo III.
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 13.
(Disposizioni transitorie)
1. Ai fini del rilascio dellautorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dellentrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per lanno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dellarticolo 22, comma 4, della l.r. 32/1982.
Art. 14.
(Abrogazioni e modifiche di coordinamento)
1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dellarticolo 23 della l.r. 32/1982.
2. Al primo comma dellarticolo 20 della l.r. 32/1982, sono soppresse le parole:
- Funghi:
a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.".
3. Allarticolo 38, comma 1, lettera l) della l.r. 32/1982, sostituito dallarticolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole agli articoli 22 e 33" sono sostituite con le seguenti: allarticolo 33".
Art. 15.
(Disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per lanno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nellambito dellunità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dellUPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).
2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
Art. 16.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 dicembre 2007.
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 254
- Presentata dai Consiglieri Luca Robotti, Vincenzo Chieppa il 7 marzo 2006.
- Assegnata alla V commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva il 10 marzo 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 21 giugno 2007 con relazione di Luca Robotti.
- Approvata in Aula il 4 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 43 voti favorevoli e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 841 del codice civile è il seguente:
Art. 841. (Chiusura del fondo)
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.".
Note allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 22 della l.r. 32/1982 è il seguente
Art. 22 (Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi)
1. La raccolta dei funghi e consentita previo rilascio di un tesserino da parte della Comunità Montana nel cui territorio essa si svolge.
2. I Comuni non classificati montani possono avvalersi del disposto di cui al 1° comma.
3. Il tesserino per la raccolta dei funghi e personale; ha validità per lanno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliera.
4. Per il suo rilascio e richiesto il versamento delle somme che saranno stabilite annualmente dalle Comunita Montane entro il limite massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
5. Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità Montane e dai Comuni, in base al disposto del comma precedente, possono essere destinate:
a) ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi;
b) ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo.
6. Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dellart. 21, lettera a), le Comunità Montane o i Comuni per le zone non classificate montane riservano tali somme ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi.
7. Le disposizioni del 5° comma, lettere a) e b), non si applicano nei terreni sui quali sia vietato laccesso ai sensi dellart. 841 e seguenti del Codice Civile; dellapposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione al le Comunità Montane o al Comune nelle zone non classificate montane, agli effetti del presente articolo.".
Note allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 36 della l.r. 32/1982 è il seguente:
Art. 36 (Vigilanza)
1. La vigilanza sullosservanza della presente legge e laccertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie.
2. Gli Enti competenti provvedono allaggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.
3. I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire allaccertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per lirrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.
4. Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.
5. I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sullattività di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dellEnte o persona che ha presentato la segnalazione, delleventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.
6. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.".
- Il testo dellarticolo 37 della l.r. 32/1982 è il seguente:
Art. 37 (Guardie ecologiche volontarie)
1. Lorganizzazione e le modalita di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui allart. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.
2. Per listruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nellambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".
- Il testo dellarticolo 22 della l.r. 37/2006 è il seguente:
Art. 22 (Vigilanza sullesercizio della pesca)
1. La vigilanza sullapplicazione delle leggi sulla pesca e laccertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:
a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;
b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dellassetto ambientale).
3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dallarticolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. La provincia disciplina e coordina lattività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.".
Note allarticolo 11
- Il Capo I (Le sanzioni amministrative) della l. 689/1981 comprende gli articoli dal 1 al 43.
- Il testo dellarticolo 16 della l. 689/1981 è il seguente:
Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente lart. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dallart. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] lart. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti allentrata in vigore della presente legge non consentivano loblazione.".
Nota allarticolo 12
- Per il testo dellarticolo 16 della l. 689/1981 vedere la nota allarticolo 11.
Nota allarticolo 13
- Per il testo dellarticolo 22 della l.r. 32/1982 vedere la nota allarticolo 3.
Note allarticolo 15
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8 (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria e approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30 (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".