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venerdì 18 settembre 2015

Lotta all’evasione. Redditometro, controlli dimezzati. Nel 2014 accertamenti a quota 11.091 contro 21.535 nel 2013. Gettito sotto le attese

Da arma letale a residuato bellico per stanare gli evasori. A certificarlo è la Corte dei conti ell’ultimo rendiconto generale dello Stato. I giudici contabili hanno messo in fila i numeri di controlli e risultati finanziari. Il tanto declamato (e tribolato) redditometro ne esce decisamente ridimensionato.
Le verifiche del fisco incrociando le spese sostenute con i redditi dichiarati (in gergo tecnico si chiamano «accertamenti sintetici») sono state l’anno scorso poco più di 11mila. Un dato che segna un crollo verticale sia rispetto al 2013 (-48,5%) sia rispetto al 2011 (-69,4%).
Da un lato, si spiega, ha pesato il debutto molto complicato del nuovo redditometro: previsto da una legge di fine maggio 2010, attuato da un decreto di fine 2012, è diventato operativo solo lo scorso anno a causa della necessità di tutelare adeguatamente il trattamento dei dati personali dei contribuenti messi sotto osservazione, come ha fatto notare il garante della Privacy. Dall’altro, le priorità nella lotta all’evasione sono diventate altre: puntare molto di più sulla compliance e sfruttare quindi le nuove opportunità del ravvedimento operoso «lungo» previsto dall’ultima legge di Stabilità. Non a caso, alcuni dei dati presenti in Anagrafe tributaria posti alla base della misurazione della ricchezza effettiva vengono ora «condivisi» con i contribuenti per consentire loro di adeguarsi spontaneamente.
Nello spirito dell’operazione «Accertamento cambia verso» voluta da Governo e amministrazione finanziaria, tra le righe del bilancio 2014 delle Entrate si legge che per l’anno in corso «l’Agenzia utilizzerà con la massima attenzione i diversi strumenti di ricostruzione presuntiva del reddito». In sostanza, il fisco chiede ai suoi uffici di tenere conto della «capacità diretta di selezione delle strutture operative in relazione alla platea di contribuenti presenti nel proprio territorio, nonché della disponibilità di nuovi elementi informativi negli applicativi informatici». E quindi il redditometro sarà (o almeno dovrebbe essere) attivato solo in casi limite, ossia «nei confronti di coloro che presentano scostamenti significativi (oltre il 20%, ndr) tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata».
Del resto, anche la fotografia scattata dalla Corte dei conti lascia pochi margini per intravedere uno scenario differente. Detto dei numeri sui controlli in calo, l’immediata conseguenza è rappresentata dagli incassi che languono, tanto che tra risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti il gap è abissale. Pur entrando nello specifico della distinzione tra vecchio e nuovo redditometro, i giudici contabili contestualizzano le entrate da controlli sulle partite Iva, detto in altri termini professionisti e piccoli imprenditori: «Gli 8.678 accertamenti effettuati nel 2011, alla data del 31 dicembre 2014 hanno dato luogo a entrate per 188 milioni – scrive la Corte – ossia un quarto dei risultati attesi dopo le modifiche apportate all’istituto dal Dl 78/2010». Infatti, il provvedimento che ha previsto il restyling del redditometro aveva anche preventivato performance di incassi: 741,2 milioni di euro nel 2011, 708,8 nel 2012 e 814,7 nel 2013. A questo va aggiunto che il decreto anticrisi dell’estate 2008 «aveva previsto - come ricordano i giudici contabili - maggiori entrate, pur non iscritte in bilancio, attribuibili agli effetti di un piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico, per 170 milioni per il 2009, 290 milioni per il 2010 e 520 milioni per il 2011».
Va però precisato che l’agenzia delle Entrate quantifica in 230 milioni la maggiore imposta accertata da tutti i controlli 2014 con il redditometro (mentre per il 2013 la Corte dei conti certifica una maggiore imposta accertata per 359 milioni). Naturalmente bisognerà aspettare per capire quante di queste contestazioni si tradurranno in incassi, perché il contribuente potrebbe scegliere la strada di ridefinire la pretesa (ad esempio con l’adesione) o andare in contenzioso, passando in questo caso obbligatoriamente prima dalla mediazione per importi fino a 20mila euro (si veda il servizio in pagina).

(Fonte: Marco Mobili e Giovanni Parente – Il Sole 24 Ore – 22 agosto 2015)

martedì 24 settembre 2013

Bonus arredi, tutti i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Alcuni chiarimenti sono stati indicati con la circolare n.29/E del 18/09/2013.
 
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro).
Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
 
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali - di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
 
Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
 
ARREDI  PER CUI SPETTA L'AGEVOLAZIONE
 
  La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
 
  Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
 
Importo detraibile
 
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
 
Documentazione da conservare
 
  Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
 
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Il contribuente deve conservare, inoltre:
- la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

mercoledì 24 ottobre 2012

IVA PER CASSA 2.0: nuova versione finalmente con un effettivo beneficio

Torniamo a parlare di Iva per cassa, la precedente versione aveva avuto pochissimo appeal in quanto impediva al cliente di detrarre immediatamente l'imposta se non al momento effettivo del pagamento della fattura. L’ aspetto più rilevanti del nuovo regime sarà lo spostamento in avanti del momento dell'esigibilità del l'imposta sul valore aggiunto in capo al venditore o a chi effettua il servizio non preclude l'esercizio della detrazione da parte del cliente, a meno che anche quest'ultimo non abbia optato per l'Iva per cassa. Il 1° dicembre 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni sull’IVA per cassa, così come disposto dal decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Resta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per completare l’iter. Il nuovo regime di liquidazione dell’IVA per cassa è ammesso per i soggetti nell’esercizio di impresa, arte o professione con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro (volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse). Con il nuovo regime quindi l’Iva sarà esigibile quando la fattura verrà incassata evitando così di dover anticipare all’erario l’iva non ancora riscossa dal proprio cliente. In teoria, possono optare per il nuovo regime sin da dicembre tutti i soggetti Iva che rientrano nel giro d'affari previsto dalle norme (due milioni di euro), sia che operino con la liquidazione mensile sia che abbiano la liquidazione trimestrale. Però per questi ultimi esercitare l'opzione gia quest'anno è complicato (vanno separate le fatture di ottobre e novembre da quelle di dicembre) e quindi è consigliabile rinviare al 2013

lunedì 2 aprile 2012

IMU: Al via il primo appuntamento di una vecchia imposta rivisitata ed allargata …


Il primo appuntamento con l’IMU, la nuova imposta sugli immobili, e’ previsto per il 18 giugno. E questa scadenza riguardera’ molte piu’ persone di quelle che dovevano versare l’ICI, dato che non e’ prevista alcuna esenzione per la casa adibita ad abitazione principale, ma sono state stabilite soltanto delle detrazioni che inebvitabilemente impongono un conteggio a priori per conoscere l’importo di tale imposta.
Per quest’anno sara’ possibile calcolare l’IMU con le aliquote base stabilite dallo Stato, senza tenere conto di quanto deliberato dal Comune. Anche perche’ i Comuni hanno la possibilita’ di variare le aliquote, entro i limiti previsti dalla legge, ovvero al termine per l’approvazione del bilancio preventivo, quest’anno fissato per il 30 giugno, quindi ben dopo la scadenza dell’acconto IMU. Al momento del versamento del saldo, a dicembre, sara’ possibile conguagliare quanto versato con l’importo effettivamente dovuto.
Dal 2013 invece sara’ possibile determinare l’acconto sulla base delle aliquote deliberate l’anno precedente, come fatto con sino ad oggi con l’ICI. Il pagamento dovra’ essere effettuato con F24, probabilmente, ma ancora non e’ stato chiarito, tenendo distinta la quota di imposta statale da quella destinata al comune.

Detrazione
La legge prevede una detrazione di 200 euro per ogni abitazione principale e gli ulteriori 50 euro che saranno riconosciuti per ogni figlio a carico (sotto i ventisei anni), fino a un massimo di otto. Quanto al rapporto col passato, la media delle aliquote applicate nel 2008 sulla prima casa era del 4,98 per mille, a fronte dell’aliquota del 4 per mille dell’Imu: quattro anni fa la media delle detrazioni era di 117,27 euro contro i 200 euro dell’attuale imposta unica sugli immobili. Nella Capitale, comunque, il confronto Ici/Imu sulla prima casa è perdente per chi non ha figli: l’incremento rispetto al passato è stimato dalla Cgia attorno ai 71 euro, accanto ai 78 di Venezia, i 72 di Lecce e ai 70 euro di Bari (e solo in un terzo dei capoluoghi italiani il raffronto con l’Ici è in perdita). Anche nel caso di un solo figlio a carico l’Urbe rientra fra gli otto Comuni capoluogo del Paese in cui si pagherà di più che con il vecchio tributo. Ma con l’aumento dei carichi familiari la nuova Imu risulterà ovunque più leggera della vecchia imposta.

venerdì 20 gennaio 2012


LE ULTIME VARIAZIONI ALLA MANOVRA MONTI

PENSIONI E CONTRIBUZIONE

Sale da 936 a 1.400 euro la soglia entro la quale gli assegni previdenziali saranno rivalutati al tasso di inflazione 100% nel gennaio del 2012.
Potranno andare in pensione a 64 anni le donne che, al 31.12.2012, abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni.
Elevato al 15% il contributo di solidarietà sulle pensioni superiori ai 200.000 euro lordi.
Sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima del 2012 è applicata una riduzione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. La percentuale sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 2 anni.
Coloro che raggiungeranno entro il 2012 i 35 anni di contributi, avendo iniziato a lavorare entro il 1977, potranno andare in pensione a 64 anni.
È prevista l’applicazione delle “vecchie” regole in materia di mobilità per i lavoratori coinvolti in accordi sindacali stipulati anteriormente al 4.12.2011, anche qualora maturino i relativi requisiti oltre la fine del mese corrente.
Dal 1.01.2012 le aliquote contributive pensionistiche per artigiani e commercianti sono aumentate di 1,3 punti, e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

IMU (L'IMPOSTA CHE SOSTITUISCE LA VECCHIA ICI)

Previsto il quoziente familiare biennale sulla detrazione "prima casa" dall'Imu. Nel 2012 e 2013, infatti, potrà essere detratta una quota per ogni figlio residente con un'età inferiore ai 26 anni di età pari a 50 euro, che si aggiunge ai 200 euro già previsti.

Imposte e tasse varie

I contribuenti che hanno aderito agli scudi fiscali del passato, al fine di garantirsi l'anonimato, dovranno versare annualmente un'imposta di bollo pari al 4 per mille delle attività finanziarie oggetto di emersione. Fanno eccezione gli anni 2012 e 2013, con imposta di bollo al 10 per mille (solo nel 2012 per le attività dismesse).
Eliminato il bollo da 34,20 euro sugli estratti conto annuali, postali e bancari, per giacenze medie inferiori a 5.000. Oltre tale soglia il bollo resterà a 34,20 euro.
Aumenta da 73,80 a 100 euro l'imposta di bollo per le persone diverse da quelle fisiche.
Istituita un'imposta dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
E' stata creata anche una così detta imposta di bollo dello 0,76% sul valore degli immobili all'estero di cittadini italiani (in buona sostanza si va a pagare l'ICI anche sugli immobili all'estero)

Beni di lusso

Decorsi 5 anni dall'immatricolazione la tassa sulle auto di lusso scenderà progressivamente, per scomparire dopo 20 anni. In sintesi, è ridotta al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 anni e al 155 dopo 15 anni.
Per la tassa di stazionamento sulle barche, invece, si ha semplicemente la riduzione del 15%, 30% e 45% , rispettivamente, dopo 5, 10 e 15 anni.

Liberalizzazioni

È stata al momento eliminata dalla legge di conversione della manovra la norma che liberalizzava le barriere territoriali per i tassisti (per quale motivo i tassisti abbiano in Italia tutto questo potere non è dato saperlo, vedi anche clamorosa retromarcia al tempo del governo Prodi).
È allo studio la possibilità di vendere i farmaci di classe C, non rimborsati dallo Stato, anche nell'ambito della grande distribuzione e nelle parafarmacie, ma solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti.
È stato abolito il termine del 13.08.2012 per adottare gli ordinamenti riguardanti l’abolizione delle tariffe minime per ordini di cui alla manovra di Ferragosto. Gli ordini dovranno essere riformati con decreto per recepire le modifiche entro agosto 2012.

Incarichi societari

Saranno vietati i doppi incarichi nei Cda di Banche, Assicurazioni e Sgr quando si rappresenta contemporaneamente aziende concorrenti.
I titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso tale termine, decadono da entrambe le cariche.