Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 14644 del 9 aprile 2024 (CC13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Sessa
Urbanistica.Permesso di costruire in deroga
Il permesso di costruire in deroga non è un atto dovuto, ma costituisce oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono comparare l'interesse alla realizzazione dell'opera con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale. Questo significa che l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 d.P.R. 380 del 2001 per il rilascio del titolo edilizio in deroga, costituisce condizione minima necessaria ma non certo sufficiente al fine dell'assentibilità del richiesto intervento, permanendo in capo al Comune - in una situazione diversa dalla sanatoria - un'ampia discrezionalità circa l'an stesso ed il quomodo della prestazione dell'eventuale assenso. L'art. 14 citato non consente, invero, di ipotizzare alcuna abdicazione del Comune alla sua istituzionale potestà pianificatoria, sì da rendere l'approvazione della deroga, ove pure ammissibile (ciò che qui non è), pressoché obbligatoria, spettando al contrario all'amministrazione comunale la valutazione - autonoma e largamente discrezionale - necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2645 del 19 marzo 2024
Rifiuti.Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani
L'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante, utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Ne consegue che, ai fini dell'autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003
Cass. Sez. III n. 14645 del 9 aprile 2024 (CC13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Erbasecca
Urbanistica.Fiscalizzazione abuso
In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato: abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera o), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, n.d.r.) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2725 del 20 marzo 2024
Rifiuti.Fonti inquinanti costituite da rifiuti stoccati e messa in sicurezza soggetta al regime autorizzatorio previsto per le discariche
L’art. 3, comma 3, del d.l. 25 gennaio 2012, come novellato dal d.lgs. 77/2021, convertito con modifiche dalla legge 108/2021, nell’affermare, ai fini dell’interpretazione autentica dell’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006, l’equiparazione al suolo (e la gestione attraverso i soli procedimenti di bonifica) si riferisce alle “…matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione…”, ragione per cui non può trovare applicazione nella fattispecie, ricorrente nel caso in esame, in cui il materiale non sia, in grandissima parte, qualificabile come “riporto” ma come residuo di attività produttive, identificabile pertanto quale come rifiuto. In favore di questa conclusione depone l’evoluzione della rilevante normativa di settore. Dal quadro regolatorio emerge che, nell’ipotesi in cui le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati, la messa in sicurezza deve trovare collocazione nel quadro del più ampio regime autorizzatorio di cui al Titolo IV previsto per le discariche di rifiuti. Ne discende che qualora nell’ambito di un procedimento di bonifica sia prevista la messa in sicurezza permanente mediante la realizzazione di un volume confinato qualificabile come rifiuto, tale intervento, pur se autorizzato nell’ambito di un procedimento di cui alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del d.lgs. n. 152/2006, necessita di tutti i titoli necessari alla sua realizzazione restando conseguentemente la MISP assoggettata al regime autorizzatorio delle discariche di rifiuti di cui al citato Titolo IV.
Cass. Sez. III n. 11407 del 19 marzo 2024 (CC 28 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Cannatelli
Urbanistica.Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo e sanatoria
La revoca della sospensione condizionale opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice, al punto che nemmeno il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria osta a tale esito. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, all'inutile scadere del termine previsto per adempiere, cui sia seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il giudice dell'esecuzione revoca di diritto il beneficio, e, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2746 del 21 marzo 2024
Rifiuti.Abbandono e responsabilità del proprietario
Incombono sul proprietario quanto meno gli obblighi di vigilanza e di controllo sul proprio bene affinché non si determini, anche ad opera dei possessori o detentori del bene a qualsiasi titolo, una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente. Infatti, anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa.
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