FOTOGRAFI SOCI TAU VISUAL:
IMPEGNO DIRETTO ALLA CORRETTEZZA

 

 

A difesa della clientela, gli Associati TAU Visual, fin dal 1992, si impegnano a rispettare un Codice Deontologico - il primo del suo genere nel settore fotografico - che indica i punti concreti su cui il cliente puo' fare affidamento.

Si tratta di un Codice Deontologico volutamente semplice ed immediato, in grado di essere concretamente recepito da tutti gli operatori. 
Tale Codice - elaborato nel 1990 - e' inserito fin dal 1992 nello Statuto, come parte integrante delle regole che gli associati devono rispettare per far parte dell’Associazione stessa.

Su base volontaria, inoltre, i professionisti Soci TAU Visual specializzati nei diversi settori fotografici aderiscono - su base volontaria - a diversi altri Codici di Autoregolamentazione o a Protocolli di intesa, consultabili da qui: www.fotografi.org/autoregolamentazione

In seguito il concetto di "Codice Deontologico" e' stato validamente ripreso anche da altre associazioni, che hanno proposto un altro modello di codice comportamentale, molto piu' dettagliato e complesso, ma per questo motivo di leggibilita' molto più ardua per gli operatori del settore.

La serie di punti riportati e commentati di seguito rappresenta il Codice Deontologico proposto da TAU Visual; l'intento e' quello di suggerire una base su cui ragionare, per trovare dei comportamenti che non mirino soltanto a proteggere la categoria, ma anche e soprattutto a curare la linearita' di rapporti fra fotografi e loro clientela. Se sempre piu' fotografi dimostreranno la loro correttezza, tutto l'insieme dei professionisti beneficera' di una maggior credibilita' e di una maggiore stima.

 

IL CODICE DEONTOLOGICO TAU VISUAL

  1. Il cliente deve essere sempre informato dell'entita' del compenso professionale che il fotografo richiedera' per la sua prestazione, e del diritto di utilizzo, pubblicazione o trasmissione concesso/i a fronte di tale compenso, relativamente alle immagini del servizio.

  2. Le immagini fotografiche devono essere sempre accompagnate da indicazioni sufficienti all'identificazione dell'autore ed al corretto uso delle immagini.

  3. Le immagini cedute dal fotografo devono sempre intendersi non lesive di diritti di terzi. Se fotografo fosse a conoscenza di restrizioni anche solo potenziali all'impiego delle immagini, e' tenuto ad informarne il cliente od utilizzatore, prima o contemporaneamente alla consegna delle immagini.

  4. Le immagini fotografiche non possono essere cedute - se dietro compenso - in contemporanea a più clienti diversi, a meno di non avere raggiunto, con i clienti stessi, un accordo in questo senso.

  5. (per come modificato a far data dal 8 giugno 2006, su richiesta dell'Antitrust)*: Le prestazioni dei fotografi devono essere concesse nel rispetto delle regole di corretta concorrenza commerciale. Ciascun fotografo si impegna a valutare con attenzione i propri livelli di costi e ricavi, ed a stabilire le proprie tariffe professionali in modo da non generare distorsioni del mercato.

  6. I materiali fotografici prodotti su commissione della clientela ed a questi non consegnati devono essere conservati con cura dall'autore delle immagini per tutta la durata del diritto concesso al cliente o, ove tale durata non sia stata pattuita, per dieci anni dalla realizzazione per le immagini fotografiche. Eventuali riutilizzi di immagini ed i relativi compensi, se non pattuiti originariamente per iscritto, verranno concordati di volta in volta con il cliente.

  7. Le operazioni autopromozionali del fotografo devono essere corrette, in rispetto della verita' e del lavoro dei colleghi.

  8. Il rapporto con colleghi, modelle e modelli, attori, assistenti, operatori e collaboratori in genere deve essere improntato al più completo rispetto umano e professionale.

  9. Per i fotografi che esercitino la professione in forma indipendente, tutte le prestazioni professionali, le cessioni di diritti d'uso o le vendite di fotografie o filmati devono essere correttamente descritte sul piano fiscale, emettendo fattura, ricevuta o scontrino, in rispetto delle norme fiscali vigenti. I fotografi che operino in posizione di dipendenti sono tenuti a non esercitare attivita' concorrente a quella dell'impresa datrice di lavoro, a meno di non avere stilato in tal senso un esplicito accordo scritto.

  10. In rispetto al Codice d'onore dei giornalisti, le immagini fotografiche fornite con finalita' di informazione a quotidiani e periodici devono essere rispettose dei diritti dei singoli e degli Enti, e non essere manomesse in modo tale da distorcere l'informazione. E ammessa l'alterazione delle immagini destinate a fini di satira politica o di costume, a patto che le copie poste in circolazione o consegnate ai clienti siano accompagnate da chiara indicazione dell'avvenuta manomissione.

 

* Il "vecchio" testo dell'articolo 5 del Codice Deontologico, come l'Antitrust ha fatto cancellare, recitava: "Le prestazioni dei fotografi devono essere concesse nel rispetto delle regole di corretta concorrenza commerciale. Ciascun fotografo si impegna a non cedere le sue prestazioni sottocosto, intendendo per "operazioni sottocosto" quelle determinate su tariffe giornaliere od unitarie non sufficienti a coprire le spese annuali di gestione dell'attivita', comprensive di un adeguato compenso per l'operatore. Non e' lecita alcuna vendita o prestazione di servizi sottocosto; e' tuttavia possibile concedere gratuitamente le proprie prestazioni, limitatamente a casi motivati ed eccezionali, comunque non eccedenti il 5% delle prestazioni effettuate a pagamento, su base annua."

 

 

Su base volontaria, inoltre, i professionisti Soci TAU Visual specializzati nei diversi settori fotografici aderiscono - su base volontaria - a diversi altri Codici di Autoregolamentazione o a Protocolli di intesa, consultabili da qui: www.fotografi.org/autoregolamentazione