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Principali contenuti e provvedimenti attuativi
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Tempi di applicazione |
artt. 1-3
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Finalità, definizioni e obiettivi nazionali al 2020
- art.2: rispetto alla precedente direttiva 2003/54/Ce, vengono aggiunte le definizioni di energia "aerotermica" e "idrotermica", di "biometano" e di "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante";
- art.3: confermata, come obiettivo al 2020 per l'Italia, la quota complessiva di rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, pari al 17%.
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in vigore
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art. 5
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Modifica termini conclusione procedimento unico
- comma 2: il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è fissato in 90 giorni, "fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità" e "al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale".
- comma 5: il nuvo termine massimo per la conclusione del procedimento unico si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto.
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in vigore
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art. 6 |
Sostituzione della DIA con la Procedura abilitativa semplificata
- commi 1-9: la pratica della DIA viene sostituita da una "procedura abilitativa semplificata". Continua ad applicarsi - nelle modalità previste dalle Linee guida nazionali - la "comunicazione relativa alle attività in edilizia libera". Prevista la possibilità per le Regioni di estendere la procedura semplificata anche agli impianti fino a 1 MW;
- comma 10: "I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata (...)".
- comma 11: "La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida (...) continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione (...) ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici (...)".
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in vigore
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art. 7
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Regimi di autorizzazione per le rinnovabili termiche
- commi 1-3: è sufficiente la comunicazione di inizio lavori per gli impianti solari termici installati sugli edifici;
- comma 5: gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (diversi dagli impianti solari termici e dagli impianti geotermici), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria, sono soggetti alla comunicazione di inizio lavori.
- comma 7: "l’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera".
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in vigore
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art. 9
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Energia geotermica
- modifiche in materia di geotermoelettrico al Dlgs 11 febbraio 2010, n. 22 "Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche".
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in vigore
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art. 10
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Fotovoltaico in aree agricole
- comma 4: dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi è consentito a condizione che:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
- comma 5: i limiti previsti dal comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni.
- comma 6: il comma 4 non si applica agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo
entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.
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in vigore
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art. 13
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Certificazione energetica degli edifici
- modifiche al dlgs 192/05: informazioni sulla certificazione energetica in caso di compravendita e locazione.
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in vigore
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art. 16
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Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche
- comma 1: la costruzione e l'esercizio delle opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
- comma 2: le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni, qualora le opere nonchè gli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente all'interno del territorio provinciale
- comma 3: i procedimenti autorizzativi delle opere di connessione alla rete elettrica devono essere coordinati, anche in termini temporali, con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
- comma 4: il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione.
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in vigore
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art. 23 comma 3 |
Condizioni ostative alla percezione degli incentivi
- Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (...) i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento (...).
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in vigore
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art. 25
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Incentivi: disposizioni transitorie e abrogazioni
- comma 4: ritiro annuale da parte del GSE dei Certificati Verdi eccedenti l'obbligo, per gli anni 2011-2015, al 78% del prezzo previsto dal comma 148, art. 2 , Finanziaria 2008. Per le produzioni di cui ai medesimi anni, relative agli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (Dm attività produttive 24 ottobre 2005), il GSE ritira i Certificati Verdi al prezzo medio di mercato registrato nel 2010;
- comma 5: "Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Tariffa onnicomprensiva, ndr) i residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell’impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica".
- comma 6: Tariffe onnicomprensive costanti per l'intero periodo di diritto e ferme ai valori in tabella 3, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012;
- comma 7: coefficienti moltiplicativi dei Certificati Verdi costanti per l'intero periodo di diritto e fermi ai valori in tabella 2, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012;
- comma 8: il valore di riferimento per il calcolo del prezzo dei Certificati Verdi rimane fermo per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
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in vigore
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art. 29 |
Certificati bianchi
- comma 1: razionalizzazione e modifiche al sistema dei Certificati bianchi;
- comma 2: risparmi nel settore trasporti (attraverso nuove schede tecniche da definirsi, vedi art. 30) equiparati a risparmi di gas naturale;
- comma 3: risparmi realizzati attraverso l'efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale (attraverso nuove schede tecniche da definirsi, vedi art. 30), non godono dei Certificati bianchi ma concorrono al ragiungimento degli obiettivi in capo alle imprese distributrici.
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in vigore
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art. 25 commi 9-10 |
Fotovoltaico, disposizioni transitorie
- comma 9: le disposizioni previste dal Dm 6 agosto 2010 (Terzo Conto energia) si applicano agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011;
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del dl 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n.41/2010 (cd. "Salva-Alcoa"), l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo, da adottare entro il 30 aprile 2011.
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in vigore il blocco del Terzo Conto energia
Dm 5 maggio 2011
Il Quarto Conto energia
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art. 31
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Fondo rotativo per Kyoto
- comma 1: per regioni, enti locali e tutti gli altri enti pubblici, la durata massima del finanziamento previsto dal meccanismo del Fondo rotativo per Kyoto - ad oggi non ancora attivato - non può essere superiore a 180 mesi (mentre per gli altri soggetti beneficiari la durata massima rimane di 72 mesi).
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in vigore
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art. 43 |
Fotovoltaico, disposizioni sul cd "Salva-Alcoa"
- comma 1: "(...) qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione (...), il GSE rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni data dell’accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; b) il soggetto responsabile dell’impianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- comma 2: "Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell’impianto di produzione e il soggetto responsabile dell’impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre anni e con l’esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili".
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in vigore
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art. 44 |
Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione
- comma 1: le opere e gli impianti realizzati in assenza dell'Autorizzazione unica sono assoggettati a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:
a) nella misura da 40 a 240 euro per ogni kW termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.
- comma 2: l'esecuzione degli interventi realizzati in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto in essa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1;
- comma 3: "(...) la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (...), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2";
- comma 4: "Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali".
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in vigore
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