Scadenze e provvedimenti attuativi previsti dal Dlgs 3 marzo 2011, n, 28, di recepimento della direttiva 2009/28/Ce in materia di energie rinnovabili

(Aggiornamento 11 luglio 2012)

Vi proponiamo in questa pagina un quadro riassuntivo delle principali novità contenute nel  Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, che toccano a 360° il mondo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Soltanto in alcuni casi le disposizioni del Dlgs risultano immediatamente applicabili; la maggior parte, invece, necessita di specifici provvedimenti attuativi (decreti ministeriali, delibere Aeeg ecc.).

Consigliamo quindi di consultare periodicamente questa pagina del sito, che verrà tempestivamente aggiornata man mano che usciranno i diversi provvedimenti attuativi.

Per semplificare la consultazione, abbiamo suddiviso i contenuti del decreto a seconda delle tempistiche di attuazione:

• Novità con effetto immediato
• Novità da definirsi entro 1 anno
• Novità da definirsi a medio-lungo termine
• Novità senza scadenza temporale

Nota bene: per un approfondimento più dettagliato, tema per tema, di tutte le novità contenute nel Dlgs, consigliamo di consultare la sezione "Il Dlgs rinnovabili 28/2011" in Incentivi e agevolazioni.

Novità con effetto immediato

Articolo

Principali contenuti e
provvedimenti attuativi

Tempi di
applicazione
 artt. 1-3

Finalità, definizioni e obiettivi  nazionali al 2020

  • art.2: rispetto alla precedente direttiva 2003/54/Ce, vengono aggiunte le definizioni di energia "aerotermica" e "idrotermica", di "biometano" e di "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante";
  • art.3: confermata, come obiettivo al 2020 per l'Italia, la quota complessiva di rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, pari al 17%.

 in vigore

 art. 5

Modifica termini conclusione procedimento unico 

  • comma 2: il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è fissato in 90 giorni, "fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità" e "al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale".
  • comma 5: il nuvo termine massimo per la conclusione del procedimento unico si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto.

 in vigore

art. 6

Sostituzione della DIA con la Procedura abilitativa semplificata

  • commi 1-9: la pratica della DIA viene sostituita da una "procedura abilitativa semplificata". Continua ad applicarsi - nelle modalità previste dalle Linee guida nazionali - la "comunicazione relativa alle attività in edilizia libera". Prevista la possibilità per le Regioni di estendere la procedura semplificata anche agli impianti fino a 1 MW;
  • comma 10: "I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata (...)".
  • comma 11: "La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida (...) continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione (...) ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici (...)".

in vigore

art. 7

Regimi di autorizzazione per le rinnovabili termiche

  • commi 1-3: è sufficiente la comunicazione di inizio lavori per gli impianti solari termici installati sugli edifici;
  • comma 5: gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (diversi dagli impianti solari termici e dagli impianti geotermici), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria, sono soggetti alla comunicazione di inizio lavori.
  • comma 7: "l’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente
    alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera".

in vigore

 art. 9

 Energia geotermica

  • modifiche in materia di geotermoelettrico al Dlgs 11 febbraio 2010, n. 22 "Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche".

 in vigore

art. 10

 Fotovoltaico in aree agricole

  • comma 4: dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi è consentito a condizione che:
    a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
    b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
  • comma 5: i limiti previsti dal comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni.
  • comma 6: il comma 4 non si applica agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo
    entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

in vigore

 art. 13

 Certificazione energetica degli edifici

  • modifiche al dlgs 192/05: informazioni sulla certificazione energetica in caso di compravendita e locazione.

in vigore

 art. 16

Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche

  • comma 1: la costruzione e l'esercizio delle opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
  • comma 2: le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni, qualora le opere nonchè gli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente all'interno del territorio provinciale
  • comma 3: i procedimenti autorizzativi delle opere di connessione alla rete elettrica devono essere coordinati, anche in termini temporali, con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
  • comma 4: il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione.

 in vigore

art. 23
comma 3

Condizioni ostative alla percezione degli incentivi

  • Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (...) i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento (...).

in vigore

 art. 25

Incentivi: disposizioni transitorie e abrogazioni

  • comma 4: ritiro annuale da parte del GSE dei Certificati Verdi eccedenti l'obbligo, per gli anni 2011-2015, al 78% del prezzo previsto dal comma 148, art. 2 , Finanziaria 2008. Per le produzioni di cui ai medesimi anni, relative agli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (Dm attività produttive 24 ottobre 2005), il GSE ritira i Certificati Verdi al prezzo medio di mercato registrato nel 2010;
  • comma 5: "Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Tariffa onnicomprensiva, ndr) i residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell’impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica".
  • comma 6: Tariffe onnicomprensive costanti per l'intero periodo di diritto e ferme ai valori in tabella 3, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012;
  • comma 7: coefficienti moltiplicativi dei Certificati Verdi costanti per l'intero periodo di diritto e fermi ai valori in tabella 2, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012;
  • comma 8: il valore di riferimento per il calcolo del prezzo dei Certificati Verdi rimane fermo per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

 in vigore

art. 29

Certificati bianchi

  • comma 1: razionalizzazione e modifiche al sistema dei Certificati bianchi;
  • comma 2: risparmi nel settore trasporti (attraverso nuove schede tecniche da definirsi, vedi art. 30) equiparati a risparmi di gas naturale;
  • comma 3: risparmi realizzati attraverso l'efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale (attraverso nuove schede tecniche da definirsi, vedi art. 30), non godono dei Certificati bianchi ma concorrono al ragiungimento degli obiettivi in capo alle imprese distributrici.

in vigore

art. 25
commi 9-10

Fotovoltaico, disposizioni transitorie

  • comma 9: le disposizioni previste dal Dm 6 agosto 2010 (Terzo Conto energia) si applicano agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011;
  • Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del dl 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n.41/2010 (cd. "Salva-Alcoa"), l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo, da adottare entro il 30 aprile 2011.

in vigore il blocco del Terzo Conto energia

Dm 5 maggio 2011

Il Quarto Conto energia

 

 art. 31

 Fondo rotativo per Kyoto

  • comma 1: per regioni, enti locali e tutti gli altri enti pubblici, la durata massima del finanziamento previsto dal meccanismo del Fondo rotativo per Kyoto - ad oggi non ancora attivato - non può essere superiore a 180 mesi  (mentre per gli altri soggetti beneficiari la durata massima rimane di 72 mesi).

 in vigore

art. 43

Fotovoltaico, disposizioni sul cd "Salva-Alcoa" 

  • comma 1: "(...) qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione (...), il GSE rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni data dell’accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti:
    a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
    b) il soggetto responsabile dell’impianto;
    c) il direttore tecnico;
    d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
    e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
    f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
  • comma 2: "Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell’impianto di produzione e il soggetto responsabile dell’impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre anni e con l’esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili".

in vigore

art. 44

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione

  • comma 1: le opere e gli impianti realizzati in assenza dell'Autorizzazione unica sono assoggettati a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:
    a) nella misura da 40 a 240 euro per ogni kW termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
    b) nella misura da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.
  • comma 2: l'esecuzione degli interventi realizzati in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto in essa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1;
  • comma 3: "(...) la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (...), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2";
  • comma 4: "Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali".

in vigore

 

Novità da definirsi entro 1 anno

Articolo

Principali contenuti e
provvedimenti attuativi

Tempi di
applicazione
 art. 7, comma 4

Prescrizioni impianti geotermici

  • decreto Ministro sviluppo, in cui sono stabilite "le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata (...)".

Dm entro 3 mesi
(29 giugno 2011)

art.10
comma 1

Requisiti e specifiche tecniche impianti FER

  • Gli impianti a fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali solo se rispettano i requisiti e le specifiche tecniche indicate nell'allegato 2 del decreto, fatte salve le diverse ricorrenze indicate nel medesimo allegato 2.

decorso un anno
(29 marzo 2012)

 

art. 11

Obbligo di rinnovabili nei nuovi edifici

  • commi 1-3: nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti, obbligo di utilizzo di rinnovabili per calore, raffrescamento ed elettricità, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto, pena il mancato rilascio del titolo edilizio.
  • comma 4: Gli impianti realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi accedono agli incentivi statali "limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei
    medesimi obblighi". Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.
  • comma 6: "Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo".

adeguamento
entro 180 giorni
(25 settembre 2011)

adeguamento automatico

 

 art. 14

Nuovo portale informatico GSE

  • realizzazione di un nuovo portale informatico GSE, in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda l'efficienza energetica, aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa.

 Nuovo portale GSE
RINNOVA

 

 art. 20

 Biometano

  • specifiche direttive AEEG su condizioni tecnico-economiche "per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi".

 Procedimento avviato con delibera ARG/gas 120/11

 art. 21

 Incentivazione del biometano

  • decreto Ministro sviluppo, contenente le direttive per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

 Dm entro 120 giorni
(27 luglio 2011)

 art. 24

Nuovi meccanismi di incentivazione per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2012

  • comma 2: criteri generali per la definizione dei nuovi meccanismi incentivanti;
  • comma 3: criteri per l'incentivazione degli impianti di potenza non inferiore a 5 MW;
  • comma 4: criteri per gli incentivi assegnati tramite aste al ribasso gestito dal GSE;
  • comma 5: decreti Ministro sviluppo, in cui verranno "definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo (...)";
  • delibera AEEG, in cui saranno definite "le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi (...), trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica".

Dm 6 luglio 2012

 

 

 art. 28

Contributi per la produzione di energia termica da rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

  • comma 1: incentivi non superiori a 10 anni per gli interventi realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011. Gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto rensponsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo redatto dall'AEEG entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2;
  • comma 2: decreti Ministro sviluppo, che fisseranno "le modalità per l'attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismo di incentivazione".

Dm entro 6 mesi
(29 settembre 2011)

 

artt. 29-30

Certificati Bianchi, cogenerazione e misure in materia di efficienza energetica

  • art. 29, comma 1: da approvare almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte da ENEA-UTEE, periodo di diritto ai certificati raccordato con la vita utile dell'intervento, ecc.
  • art. 29, comma 4: gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del dlgs n. 20/2007, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 99/2009, a un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di definizione del predetto incentivo, purché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio.
  • art. 30, comma 1: l'ENEA entro 6 mesi redige e trasmette al Ministero dello sviluppo almeno 15 schede standardizzate.

entro 6 mesi
(29 settembre 2011)

 

 art. 32

Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

  • comma 1: il Ministro dello sviluppo individua con propri decreti interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
  • comma 2: per il finanziamento di queste misure, è istituito un fondo presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale;
  • comma 3: l'AEEG stabilisce le modalità con cui le risorse del fondo trovano copertura sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas.

 Dm e direttive AEEG entro 180 giorni
(25 settembre 2011)

 

art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti
  • comma 2: quota minima di obbligo biocarburanti nei trasporti fissata al 5% entro il 2014;
  • comma 4: dal 1° gennaio 2012 maggiorazione del contributo energetico dei biocarburanti prodotti in stabilimenti Ue e con materia prima proveniente da coltivazioni Ue. Analoga maggiorazione per i biocarburanti "immessi al consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purchè la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25% e fermi restando i requisiti di sostenibilità";
  • comma 5: il contributo de i biocarburanti (incluso il biometano) prodotti da rifiuti e sottoprodotti, da materie di orgine non alimentare (incluse le materie cellulosiche e ligno-cellulosiche), da alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti;
  • decreto Ministro sviluppo, che stabilirà le maggiorazioni previste dai commi 4 e 5.

 Dm entro il 1° gennaio 2012

 

art. 37

Trasferimenti statistici tra le Regioni

  • comma 1: ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal decreto sul burden sharing, "le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita di energia rinnovabile";
  • comma 2: "il trasferimento statistico (...) non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo della Regione che effettua il trasferimento";
  • comma 4: per il raggiungimento dei propri obiettivi, le regioni possono anche "concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici";
  • comma 6: decreto Ministro sviluppo, in cui sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del cd. "burden sharing". Il medesimo decreto definisce le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni.

Dm 15 marzo 2012 "Burden sharing"

 

art. 40
comma 4

Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti
  • il Ministro dello sviluppo "approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, viene applicata per generare i dati necessari per misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali". 

Dm Sviluppo 14 gennaio 2012

 

art. 42

Controlli e sanzioni in materia di incentivi

  • comma 1: l’erogazione di incentivi di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica;
  • comma 2: restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall’AGEA i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
  • comma 3: in caso di violazioni rilevanti, "il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni (...)";
  • comma 5: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, "il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli (...)";
  • comma 6: "Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5";
  • comma 7: l'AEEG "definisce le modalità con le quali gli eventuali costi connessi alle attività di controllo trovano copertura a valere sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica e del gas, nonché le modalità con le quali gli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri tariffari per l’incentivazione delle fonti rinnovabili".

entro 6 mesi + 1 per il decreto
(29 settembre 2011)

 

Novità da definirsi a medio-lungo termine

Articolo

Principali contenuti e
provvedimenti attuativi

Tempi di
applicazione
 art. 12, comma 3

Riordino garanzie per gli impianti a rinnovabili

  • decreto Ministro sviluppo di "riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi incentivi ai medesimi impianti".
 Dm entro 31 dicembre 2012
art. 15
comma 3

Qualificazione degli installatori

  • le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.
entro 31
dicembre 2012
art. 19

Ulteriori compiti dell'AEEG in materia di accesso alle reti elettriche

  • comma 1: l'AEEG aggiorna le condizioni tecniche ed economiche in materia di connessione degli impianti alla rete elettrica, "perseguendo l'obiettivo di assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento degli obiettivi al 2020.
direttive AEEG entro 30 giugno 2013 e successivamente ogni 2 anni
 art. 38

Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi

  • comma 1: i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento "possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno (...), solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009."

 dal 1° gennaio 2012

Dm Ambiente 23 gennaio 2012

 art. 36
comma 5

Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti

  • Il Ministro dello sviluppo "approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, viene applicata per generare i dati necessari per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali", da definirsi nel decreto sul burden sharing.
entro 31 dicembre 2012



Novità senza scadenze temporali

Articolo

Principali contenuti e
provvedimenti attuativi

Tempi di
applicazione
art.4
comma 6

Procedure autorizzative semplificate

  • Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (...) sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.
 Dm senza scadenza
temporale

art. 5
comma 3

Autorizzazione per modifiche sostanziali degli impianti

  • Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (...) sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica (...). Fino all’emanazione del decreto (...) non sono considerati sostanziali e sono sottoposti a procedura autorizzativa semplificata e/o comunicazione al comune, gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.
Dm senza scadenza temporale
 art. 18

Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione

  • comma 1: "Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, (...)";
  • comma 2: l'AEEG "provvede alla definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 (...)".
 delibere AEEG senza scadenza
temporale
art. 22

Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento

  • comma 1: "Le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria (...)";
  • comma 4: "E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, (...)." L'AEEG "disciplina le modalita di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.";
  • comma 4: decreto Ministro sviluppo, in cui sono "definite le modalità di gestione e accesso del fondo (...)".
Dm e delibere AEEG senza scadenza temporale
art. 35

Trasferimenti statistici con altri Stati membri

  • comma 1: se si dovesse verificare il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016, l'Italia può promuovere e gestire con altri Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici a favore del nostro paese;
  • comma 2: la copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas, con modalità fissate dall'AEEG successivamente alla stipula di ciascun accordo;
  • comma 3: la cooperazione per progetti comuni con altri Stati mebri può comprendere operatori privati.
senza scadenza temporale