Il caso: due persone si lasciano dopo un matrimonio di brevissima durata (quindici mesi). In sede di separazione consensuale alla moglie viene attribuito un assegno di mantenimento. Nel successivo divorzio viene tuttavia rigettata, in entrambi i gradi di giudizio, la domanda della moglie stessa volta ad ottenere anche l'assegno divorzile. Ciò sulla base della seguente motivazione: "la convivenza fu comunque brevissima per effetto della immediata constatazione dell'impossibilità di una unione duratura tale da giustificare aspettative e affidamento del coniuge che ha subìto la separazione nelle sostanze dell'altro". La moglie presenta ricorso in cassazione.
La sentenza: la Cassazione (ordinanza n.2343/2016) accoglie il ricorso presentato dalla donna sulla base di un'articolata argomentazione e, per ciò che rileva in questa sede, in forza del seguente principio di diritto. "In materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento del 'assegno stesso, assolvendo quest'ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole".
Va detto che nel caso in esame vi era notevole sproporzione tra il reddito del marito, 18.000 euro mensili, e quello della moglie, 1.300 euro mensili. Occorre quindi sempre contestualizzare le pronunce per evitare una loro interpretazione in qualche modo distorta.
Giugno 2016
N.B. il presente articolo ha uno scopo meramente informativo e orientativo. Non può essere inteso, nemmeno in senso lato, come parere professionale. Nel caso di problematiche occorre sempre rivolgersi al proprio legale di fiducia e far esaminare il caso concreto al fine di ottenere un parere personalizzato e completamente attendibile.