martedì 7 giugno 2011

Quorum.. cos'è?



Il termine quorum è mutuato dal latino quorum = dei quali, sottintendendo la frase suffissa è necessaria la presenza o il voto favorevole. Corrisponde, in sostanza, al numero legale.
Nella legislazione italiana è richiesto ad esempio in diritto pubblico per la validità del referendum abrogativo o per l'elezione del presidente della repubblica, ma vi sono anche esempi in altri campi come nel diritto societario.


Nell'uso del termine in materia deliberativa o elettorale, possiamo distinguere due principali tipologie di quorum, in conformità alle accezioni generalmente attribuitegli, così come desunto dalla corrente giurisprudenza:


     Il quorum strutturale (anche detto quorum deliberativo), indica la percentuale o il numero di persone che debbono essere presenti ad una riunione o partecipare ad una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti. Quando la percentuale stabilita è pari al totale degli aventi diritto, si parla più compiutamente di quorum deliberativo integrale o quorum integrale.


     Il quorum funzionale, indica il numero o la percentuale di voti a favore minimi da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata.


     Il quorum per opzione (per-option quorum) è una modalità alternativa di quorum che invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone sul numero di votanti di almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari).
Ad esempio una possibile applicazione potrebbe richiedere che almeno il 25% più uno degli aventi diritto voti sì o che almeno il 25% più uno degli aventi diritto voti no. È da notare che anche nel caso del quorum classico, la votazione potrebbe passare con solamente il 25%+1 di voti sì, se un ulteriore 25% di persone votasse no; in questo caso è infatti palese la stranezza di un sistema che approva un giudizio anche se ci sono più voti contrari ad esso.
Il vantaggio principale del quorum per opzione è che risolve il problema del boicotaggio del quorum e che incentiva a partecipare alla votazione i votanti che hanno un'opinione chiara in favore o a sfavore della questione oggetto di voto.


Quorum nell'ordinamento italiano
Nell'ordinamento italiano non è necessario il quorum per le elezioni politiche e per un referendum costituzionale, mentre è previsto per il referendum abrogativo di una legge ordinaria. Vi è anche un quorum nei referendum per modificare i confini amministrativi delle regioni. Nelle elezioni amministrative è necessario il quorum del 50% +1 (è cioè necessario che ci siano voti validi corrispondenti almeno alla metà più uno degli aventi diritto) qualora ci sia una sola lista candidata.


Quorum negli altri Paesi
Pochissimi Paesi prevedono un quorum da raggiungere per la validità dei referendum abrogativi. Ciò non accade, ad esempio, in Svizzera e negli Stati Uniti, paesi che fanno ampio uso del referendum, specialmente a livello locale.
In alcuni paesi vi sono elezioni che prevedono un quorum perché la carica in discussione sia effettivamente assegnata. Ad esempio nel 2004 le elezioni presidenziali in Serbia fallirono più volte il raggiungimento del quorum.


Sabotaggio del quorum
Quando il quorum non viene raggiunto, la votazione non può avere effetto sulla legislazione, o nessuno viene eletto, e non può perciò cambiare lo status quo. Quindi coloro che sono a favore del mantenimento dello status quo hanno la possibilità di attuare una strategia ostruzionistica, detta anche sabotaggio del quorum, consistente nel non partecipare, e nell'invitare altri a non prendere parte alla votazione.


Motivazioni per un quorum
Il quorum viene solitamente previsto nei casi in cui si voglia evitare che un'esigua minoranza di elettori possa prendere decisioni riguardanti l'intera collettività. Per questo motivo quasi tutti gli statuti di società ed associazioni prevedono quorum (a volte molto elevati) per decisioni importanti quali modifiche statutarie o scioglimento.


Critiche
Il requisito del raggiungimento di un quorum per la validità del voto e dei suoi effetti è stato oggetto di alcune posizioni contrarie, che in genere lo contestano per ragioni fra le quali si annoverano:
- dà troppo potere ai no, quasi di veto;
- disincentiva la partecipazione al voto per i contrari, e a volte di riflesso anche per i favorevoli;
- porta a situazioni in cui viene confusa la volontà dei contrari con quella degli indecisi/disinteressati;
- può portare a situazioni paradossali in cui per rendere valida una votazione sarebbero necessari più voti contrari;
- nei casi in cui c'è incertezza sul raggiungimento del quorum ma non sulla prevalenza di una delle due opzioni, elimina di fatto la segretezza del voto.


(da Wikipedia, l'enciclopedia libera)



venerdì 27 maggio 2011

art. 75 (Referendum popolare)


È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.



Diritto e Dovere di voto




La democrazia è una forma di governo caratterizzata da una partecipazione attiva del popolo alla vita politica del paese.
Quella italiana è una democrazia rappresentativa, in cui il popolo, al quale appartiene la sovranità, dà mandato al Parlamento di rappresentarlo secondo le regole della maggioranza.
Il Parlamento viene eletto da tutti i cittadini che hanno diritto di voto.

Una delle maggiori conquiste delle moderne democrazie è il suffragio universale cioè, l’estensione del diritto di voto a “tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età”. Come prevede anche l’articolo 48 della Costituzione l’ammissione al voto non è legata a motivi economici, culturali, di religione o di sesso.
Questa uguaglianza rispetto al diritto di voto è una delle più concrete manifestazioni della parità dei diritti di cui godono i cittadini come tutelata dall’art. 3 della Costituzione.

Il voto, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 48, ha le seguenti caratteristiche:
- è personale: l’unico modo per votare è quello di recarsi personalmente al seggio e di segnare sulla scheda la propria scelta;
- il voto è eguale: non ci sono voti che valgano più di altri, ogni voto ha lo stesso valore e concorre nello stesso modo alla formazione della volontà popolare, da chiunque sia espresso;
- il voto è libero: ad ogni elettore deve essere concessa la facoltà di attribuire il proprio voto a chi ritenga più meritevole della sua fiducia, senza alcuna imposizione da parte di altri;
- il voto è segreto: proprio per tutelare la libertà del voto e per proteggere l’elettore da possibili pressioni esterne.

La Costituzione italiana, ancora all’articolo 48, stabilisce che l’esercizio del diritto di voto costituisce l’adempimento di un “dovere civico” che favorisce lo sviluppo della comunità, ma non è anche un obbligo: ciò vuol dire che nessuno può essere costretto a recarsi alle urne per votare.

Il voto non può essere obbligato per legge, ma non per questo non ci si deve sentire ugualmente obbligati "moralmente" ad esercitarlo.
E' un dovere civico e morale nei confronti dei nostri concittadini e compatrioti, in particolar modo in sede referendaria, quando è necessario raggiungere un quorum perchè il referendum sia ritenuto valido.