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Acquisto Auto: consigli utili

Garanzia legale del venditore
1 La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo (articoli dal 128 al 135), è strettamente legata al contratto di vendita del venditore, come impegno assunto nei confronti del consumatore in caso acquisto di auto difettose, che funzionano male, che non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale quella tipologia di auto è generalmente destinata.
TUTTI I VENDITORI DEVONO FORNIRTI LA PROPRIA GARANZIA LEGALE

A chi devo rivolgermi per farla valere
2 Come consumatore puoi far valere i tuoi diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore dell’auto, anche se diverso dal costruttore. SE L’AUTO E’ COPERTA DALLA GARANZIA DEL COSTRUTTORE O DA UNA CONVENZIONALE ULTERIORE, DEVI SEMPRE RIVOLGERTI AL VENDITORE CON CUI HAI FATTO IL CONTRATTO

Come funziona
3 In presenza di un difetto di conformità, come consumatore hai diritto, di scegliere quale rimedio richiedere, ovvero alla riparazione o alla sostituzione dell’auto difettosa da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
Se sostituzione o riparazione non sono possibili come consumatore hai comunque diritto alla adeguata riduzione del prezzo (facendoti restituire una somma commisurata al valore del bene), o alla risoluzione del contratto.
RICORDA CHE IL VENDITORE NON PUO’ LIMITARE LA COPERTURA DELLA GARANZIA AD UN ELENCO DI RICAMBI A PRIORI, DEVE INVECE VALUTARE TUTTI I DIFETTI CHE SI MANIFESTERANNO SUL VEICOLO, DALLA CONSEGNA IN POI.

Durata della garanzia legale del venditore
4 La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene, solo se l’auto è usata può essere riducibile a 1 anno, ma solo se Il consumatore è d’accordo (art 134 comma 2). Ricorda che dalla scoperta del difetto, hai tempo 2 mesi per far valere i tuoi diritti denunciando al venditore il difetto. Conserva sempre il contratto di vendita e le condizioni per avvalersene. SULLA DURATA DELLA GARANZIA SULLE AUTO USATE, SPETTA AL CONSUMATORE ACCETTARE LA RIDUZIONE DA 24 A 12 MESI DI GARANZIA.

Obblighi del venditore in caso di guasti
OBBLGHI DEL VENDITORE:
-prendere in consegna l’auto difettosa per verificare se il malfunzionamento dipende o meno da un vizio di conformità.
In particolare: per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della consegna;
-riscontrato il vizio di conformità, effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore.

Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionali o commerciali
ALTRI TIPI DI GARANZIE
Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento (scaduti i 24 mesi della garanzia legale), offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori. CHIEDI SEMPRE LA GARANZIA DEL VENDITORE DEVE ESSERE GRATUITA ED E’ UN TUO DIRITTO.
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Canone RAI: Chiarimenti

Canone RAI: Pubblichiamo di seguito il chiarimento fornito da Federconsumatori. 
Fonte: federconsumatori.it
Con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul canone tv per il 2017, con riferimento all’individuazione delle utenze elettriche su cui arriverà l’addebito e alla definizione degli importi dovuti. 
L’addebito del canone in bolletta
L’obbligo di pagamento del canone tv si basa sulla detenzione di un apparecchio televisivo. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. La norma stabilisce la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente stesso ha la sua residenza anagrafica. Coloro che sono titolari di utenza elettrica di tipo “residenziale” pagano il canone in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa che fornisce il servizio. 
Presso l’Acquirente Unico spa è stato istituito il Sistema informativo integrato, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti o che abbiano presentato la dichiarazione di non detenzione della tv. L’Agenzia fornisce inoltre alle imprese stesse tutte le informazioni utili ad individuare i soggetti tenuti al pagamento e le utenze su cui procedere all’addebito.
Individuazione delle utenze residenziali
Ai fini del pagamento è necessario provvedere all’individuazione delle “utenze addebitabili”, sulla base della coincidenza del luogo di fornitura rispetto alla residenza.
La circolare precisa che sono considerati “addebitabili”:
-    I contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
-    I contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati.
Presenza di più utenze residenziali
Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale (e quindi ad un medesimo soggetto) risultino contemporaneamente associate più forniture, il canone viene comunque addebitato su una sola utenza, poiché vige un principio generale in base al quale il canone stesso è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Se uno stesso utente è intestatario di due o più contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, l’addebito avviene sulla fattura relativa alla fornitura di attivazione più recente. Se, invece, le due o più utenze di cui il soggetto è titolare rientrano uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile solo la fornitura della tipologia “clienti residenti”, indipendentemente dalla data di attivazione.
Volture e switch
Ai fini dell’addebito del canone, la voltura (cioè la cessazione di una fornitura intestata ad un cliente uscente con la contestuale attivazione di un nuovo contratto con un altro cliente) deve essere trattata come la disattivazione di un’utenza e la attivazione di una nuova. Le volture mortis causa (che avvengono cioè a seguito del decesso del titolare della fornitura elettrica) non comportano modifiche nell’addebito, a meno che il soggetto subentrante non sia a sua volta già titolare di un’utenza addebitabile (e fatta in ogni caso salva la sussistenza di cause di non addebito). 
Anche lo switch (cioè la cessazione di un contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la sottoscrizione di un nuovo contratto con un’altra impresa elettrica da parte dello stesso utente) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone che, in tal caso, continuerà a essere addebitato sulla nuova fornitura.
Importo annuo del canone e numero di rate
Per il 2017 l’importo annuo del canone tv è di 90 €, che vengono addebitati in dieci rate mensili sulla bolletta dell’energia elettrica con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate (le rate del canone si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). I titolari di utenza elettrica residenziale già attiva al 1° gennaio 2017 pagheranno quindi dieci rate da 9 euro ciascuna. Chi, invece, attiverà un’utenza nel corso dell’anno pagherà un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione in base a quanto specificato nella tabella riportata nella circolare (ad esempio, chi attiverà l’utenza ad aprile 2017 dovrà pagare 7 rate da 9,98 euro ciascuna, per un totale di 69,86 euro). Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riporta anche un’altra tabella, in cui è indicato l’importo delle rate nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre del 2017.
Infine, la circolare esamina una serie di casi particolari in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali, indicando per ciascuno di essi le regole per la determinazione dell’importo delle rate da addebitare (ad esempio, nel caso di un soggetto che al 1° gennaio 2017 è titolare di un’utenza residente e che in corso d’anno cambia la tipologia, passando a non residente, il canone è dovuto solo per i mesi in cui la fornitura è stata di tipo residente).
Dichiarazioni sostitutive
Naturalmente ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture, bisogna tener conto delle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti (anche, eventualmente, in qualità di erede in relazione alle utenze elettriche intestate a una persona deceduta) che, pur essendo intestatari di una o più utenze elettriche, non sono tenuti al pagamento poiché il canone è dovuto in relazione alla fornitura intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. Nei casi in cui l’utente presenti tale dichiarazione, non si procede all’addebito del canone. Il modello può essere inoltrato in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano  meno i presupposti precedentemente dichiarati.

Dichiarazione di non detenzione
Coloro che, pur essendo titolari di un’utenza elettrica residente, non possiedono apparecchi televisivi, per superare la presunzione di detenzione e, quindi, non pagare il canone, devono presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità annualePer essere esonerati dal pagamento del canone tv per tutto il 2017, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2017 (luglio-dicembre).
Pagamento del canone tv in bolletta per l'anno 2016
a legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre scorso, stabilisce che il canone Rai si pagherà nella bolletta elettrica, a partire dal 1 luglio 2016. Si tratta di un cambiamento significativo, a fronte del quale sono, ovviamente e a ragione, tanti i consumatori che chiedono alle nostre Associazioni dettagli sulle modalità e sulle condizioni del pagamento. Visto che non tutti i contratti di energia elettrica corrispondono al possesso di un televisore, i cittadini si interrogano su chi dovrà effettivamente pagare. Inoltre nei singoli casi possono intervenire molte variabili: si pensi ad esempio alle seconde case, oppure ancora ad una situazione in cui il titolare dell’abbonamento non corrisponde all’intestatario del contratto di energia. In attesa di decreti attuativi e/o circolari esplicative che dovranno chiarire molteplici dubbi e definire con precisione tutte le possibili casistiche, vogliamo fornire agli utenti alcune delucidazioni.

L’importo del canone Rai è stato ridotto a 100 € e la tassa verrà automaticamente addebitata sul contratto di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica. Il pagamento del canone è dovuto solo per la prima casa e una sola volta nella famiglia, a condizione naturalmente che i coniugi e/o i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso in cui due coniugi abbiano la residenza in due immobili diversi il canone verrà addebitato su entrambe le bollette elettriche. Lo stesso dicasi per i figli: se questi ultimi cambiano residenza dovranno pagare il canone nell’immobile (anche se in locazione o in comodato) in cui hanno un’utenza di energia elettrica.

  • Lo Stato presume la presenza di almeno un apparecchio televisivo in ogni abitazione di residenza, quindi qualora non si detenga alcun televisore si dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione, valida per un anno: eventuali dichiarazioni mendaci, se accertate dall'autorità giudiziaria, saranno punite penalmente. Le modalità di presentazione dell’autocertificazione devono essere ancora definite da un provvedimento del direttore del’Agenzia delle Entrate. Nella legge di stabilità non si fa riferimento al possesso di altre forme digitali di accesso alle trasmissioni televisive. Consigliamo di evitare di inviare autocertificazioni anticipate: è preferibile attendere chiarimenti normativi o comunque eventuali richieste o comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  • Il canone si pagherà in bolletta dal 1 luglio 2016 e comprenderà anche le rate dei mesi precedenti, quindi si pagheranno 70,00 € in una sola soluzione, poi nelle bollette successive si pagheranno dilazionate 10 € al mese fino al totale di 100€ per l'anno 2016. Dal 2017 invece il canone sarà suddiviso in 10 rate, addebitate nella bolletta elettrica nei mesi da gennaio a ottobre. Chi ha un contratto di fornitura di energia elettrica per un impegno di potenza superiore a 3 kW pagherà il canone allo stesso modo di  chi ha impieghi di potenza inferiori, sempre in relazione all'immobile di residenza. Nulla cambia, per il momento, rispetto alle comunicazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno: dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per cessioni, cambi di residenza, furti (allegare denuncia), decesso dell’abbonato. La norma non prevede sanatorie né preclusioni per eventuali arretrati, che andranno in prescrizione a distanza di 5 anni.

  • L’esenzione è prevista per gli over 75 con un reddito complessivo inferiore a 6.713,98  euro annui.

  • Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali continueranno a pagare la stessa quota degli anni precedenti, tramite il bollettino postale e non in bolletta.
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Crisi: nessuno spiraglio di ripresa senza un serio rilancio della domanda interna e dell’occupazione

Comunicato Stampa
4/11/2013
I dati diffusi oggi dall’Istat sul quadro economico del nostro Paese destano fortissima preoccupazione, oltre che qualche dubbio. Non condividiamo, infatti, le stime sul rialzo del PIL nel 2014 e nemmeno quelle sulla timida ripresa della spesa delle famiglie.

Sono anni che la nostra economia versa in una situazione fortemente critica e che i bollettini economici annunciano che “il peggio sta passando”. “Non vorremmo che questo atteggiamento fornisse un alibi al Governo per il mancato avvio delle necessarie ed improrogabili misure di rilancio economico.” – dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti.

Sono ancora troppe le operazioni da mettere in atto per una realistica fuoriuscita dalla crisi, ed è fondamentale che chi ci governa faccia di tutto per accelerare tale processo. Come ribadiamo da tempo, infatti, il sistema economico è caduto in una pericolosa spirale depressiva che si autoalimenta, peggiorando di giorno in giorno. La contrazione dei consumi (-8,1% nel biennio 2012-2013 secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori) incide sempre di più sul calo della produzione industriale, che a sua volta determina un aumento della disoccupazione e, di conseguenza, una ulteriore diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, pronta ad alimentare un nuovo calo della domanda interna.

Se non si interviene per spezzare al più presto tale andamento la situazione non potrà che peggiorare. A maggior ragione in un quadro di incertezza generale, in cui si prospetta un intollerabile aumento delle tasse.

Per questo è necessario che il Governo agisca con determinazione per un rientro dell’incremento IVA avvenuto ad ottobre (misura depressiva che colpisce soprattutto i redditi più bassi) e per una modifica all’insegna dell’equità dei nuovi tributi in arrivo nel 2014. Ci riferiamo in particolare alla Trise (da noi ribattezzata simil-IMU) che, in assenza di detrazioni sulla prima casa, comporterà ricadute pesantissime soprattutto per le famiglie numerose e per quelle residenti nelle cinture urbane (con rendite catastali più basse).

Inoltre è indispensabile imprimere una vera e propria svolta in direzione di un rilancio della domanda interna e di una ripresa degli investimenti per lo sviluppo e la ricerca, fondamentali per l’occupazione giovanile.

Equitalia: dirigenti indagati per corruzione

federconsumatori.it

Equitalia: dirigenti indagati per corruzione. Accertare tutte le responsabilità. No a favoritismi e protezioni nella lotta all’evasione. 

La notizia di un’inchiesta della Guardia di Finanza su Equitalia, che vede cinque persone, tra cui dirigenti di alto livello, indagati per corruzione, porta alla luce un fenomeno grave e inquietante.

Mentre nella giusta e necessaria opera di lotta all’evasione si mettevano in campo, in molti casi, atteggiamenti esageratamente punitivi -se non vessatori- nei confronti dei cittadini più deboli, secondo la Guardia di Finanza si adottavano comportamenti illegali per agevolare, tutelare e garantire la fascia di evasione più alta e potente. 

Federconsumatori e Adusbef chiedono che si faccia piena luce, si accertino tutte le responsabilità e si colpiscano dirigenti e funzionari che risultassero corrotti. 

I contribuenti onesti, e in special modo i lavoratori dipendenti e i pensionati che pagano imposte e tasse fino all’ultimo centesimo, hanno il diritto di pretendere che la lotta all’evasione fiscale sia finalmente condotta con serietà ed efficienza a tutti i livelli, senza favoritismi e indebite protezioni.

http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20130919123027

Nuove norme per i controlli di efficienza delle caldaie


In vigore le nuove norme per i controlli di efficienza delle caldaie.  Ora ogni quattro anni per tutte le caldaie a gas autonome. 

Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che (recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i controlli di “efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori

 

Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella manutenzione ai fini della sicurezza ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di  queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. 

Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza. 


Invitiamo quindi i cittadini a leggere tali istruzioni per potersi regolare di conseguenza. Per quanto riguarda invece i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicità della tabella sottostante, che possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

Iva: campagna per smascherare gli aumenti anomali


Stiamo ricevendo segnalazioni a raffica da parte dei cittadini relativamente ad aumenti anomali dei prezzi a seguito dell’incremento dell’IVA.

Se da un lato, infatti, alcune catene ed esercenti si sono impegnati, anche pubblicamente, a contenere gli effetti dell’aumento al 22%, dall’altro lato vi sono molti commercianti pronti a lucrare a spese dei cittadini.
Per smascherare gli aumenti spropositati Adusbef e Federconsumatori lanciano la campagna: “fotografa il prezzo”. “Invitiamo tutti i cittadini a fare la foto dei prezzi più assurdi applicati all’indomani dell’aumento IVA, specificando il negozio presso il quale tale prezzo è applicato e, qualora fosse disponibile, facendo il confronto con il prezzo applicato in precedenza.” – dichiarano Elio Lannutti e Rosario Trefiletti.

Caricheremo le foto dei prezzi o degli scontrini più assurdi su un’apposita gallery (sia sui nostri siti internet che sui social network) e redigeremo un elenco dei “cattivi venditori” per mettere in guardia i cittadini da tutti i commercianti che tentano di fare i “furbi”.

Inoltre segnaleremo tale fenomeno alle autorità competenti, chiedendo di avviare le dovute verifiche.

Vogliamo ricordare, infatti, che questi intollerabili aumenti incidono su un potere di acquisto già ridotto ai minimi termini e contribuiranno ulteriormente alla contrazione dei consumi (che, nel biennio 2012-2013 già si attesta al -7,8%, pari ad una diminuzione complessiva della spesa delle famiglie di circa 60 miliardi di Euro).
I CITTADINI POSSONO INVIARE LE FOTO A federconsumatori@federconsumatori.it

Epatite A: frutti di bosco contaminati

Il Ministero migliori il sistema di informazione per evitare il contagio.

Non si placa l’allarme per i frutti di bosco surgelati contaminati dal virus dell’epatite A. Nonostante le informazioni diffuse dal Ministero della Salute sulla vicenda e la rogatoria internazionale chiesta ai Paesi di provenienza (Ucraina, Polonia e Canada) dalla Procura di Torino in seguito all’ultimo episodio segnalato, il numero dei casi di epatite A in Italia continua ad aumentare.
L’allargamento del contagio dimostra che tali iniziative, per quanto apprezzabili e positive, non sono sufficienti e ci spinge a chiedere l’avvio immediato di un’azione più ampia e capillare. A tale proposito esortiamo il Ministero a migliorare il sistema di ‘comunicazione del rischio’ nelle situazioni di allarme o comunque di incertezza sul fronte della sicurezza alimentare. L’esperienza ci ha dimostrato che informazioni corrette e coerenti sono fondamentali per ridurre il contagio e per evitare psicosi a volte ingiustificate.

La questione dei frutti di bosco contaminati non può essere sottovalutata e il Ministero deve coinvolgere prima di tutto i soggetti maggiormente interessati: ci riferiamo ad esempio a tutti i ristoratori e a chi si occupa di gestire mense scolastiche o aziendali, che devono quindi ricevere tutte le direttive necessarie a gestire la situazione in completa sicurezza.

http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20130920122453

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