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sabato 3 aprile 2021

Reddito di Emergenza. nuove domande per 2021

 




Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Reddito di Emergenza. Prime

indicazioni relative alla presentazione della domanda

L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo,aprile e maggio 2021.

Il beneficio sarà riconosciuto - a domanda - ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio:

- ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma 1);

- a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro (comma 2). La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo,aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.
In attesa della pubblicazione della circolare con la quale verrà illustrata nel dettaglio la misura in argomento, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni applicative.

il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

I requisiti per il Rem di cui al comma 1

In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

  1.  il richiedente  Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  2. un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  4. un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU,valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni,rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario. 

I requisiti di compatibilità

Il Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto–legge n. 41/2021 non è compatibile:

  1.  con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  2.  con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno  ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  3. con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  4. con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

I requisiti per il Rem di cui al comma 2

Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa,condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DISCOLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso divalidità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

I requisiti di compatibilità

Per il diritto al Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:

1) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

2) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

3) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

                                                                                                       Ruisi Francesco


martedì 31 marzo 2020

Domanda di Indennità COVID-19








Domanda di Indennità COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

A chi spetta



Di seguito le singole indennità previste per ciascuna categoria di lavoratori



- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi



A tale indennità possono accedere:



* i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;


* i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.


Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.



- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria



A tale indennità possono accedere:



* Artigiani


* Commercianti


* Coltivatori diretti, coloni e mezzadri


Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.



- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali



A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.


Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.



- Indennità lavoratori agricoli



A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:


* possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;


* non siano titolari di pensione.



- Indennità lavoratori dello spettacolo



A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:


* almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;


* che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;


* detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.



Cosa spetta



Ai lavoratori interessati spetta una indennità per il mese di marzo 2020 dell'importo pari a 600 euro, non soggetta ad imposizione fiscale. Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.



La domanda



I lavoratori potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare la domanda in via telematica all'INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps.





sabato 28 marzo 2020

PILLOLE DECRETO CURA ITALIA ( Credito di imposta per autonomi su canoni d’affitto)



Credito di imposta per autonomi su canoni d’affitto

Per i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, arriva nel mese di marzo 2020 un credito di imposta del 60% dell’ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1).

Ruisi Francesco


PILLOLE DECRETO CURA ITALIA (Bloccati gli atti del Fisco e della riscossione)



 Bloccati gli atti del Fisco e della riscossione

Il provvedimento sospende tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, delle cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamento esecutivi del Agenzia Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
 I versamenti andranno effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno del 2020.

Ruisi Francesco


PILLOLE DECRETO CURA ITALIA (Sospensione versamenti fiscali)



Sospensione versamenti fiscali

Il decreto Cura Italia prevede che tutti gli adempimenti fiscali e contributivi che sono scaduti il 16 marzo vengano sospesi.
Per imprese, autonomi e professionisti  l’appuntamento, per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, i contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio,  rateizzabile in un massimo di cinque rate.
 Il decreto rinvia poi al 30 giugno anche tutti gli altri adempimenti tributari,  che ricadono dal 8 marzo al 31 maggio 2020.

Ruisi Francesco



PILLOLE DECRETO CURA ITALIA (Sospensione contributi colf)



Sospensione contributi colf

Rinvio pagamenti  dei contributi Inps per il lavoro domestico (collaboratrici familiari, colf), le scadenze dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 potranno essere pagati dopo il 10 giugno 2020, al netto di sanzioni e interessi.

Ruisi Francesco


venerdì 27 marzo 2020

PILLOLE DECRETO CURA ITALIA(cassa integrazione in deroga)



Cassa integrazione in deroga

La cassa integrazione in deroga con un fondo di 3,2 miliardi è estesa a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo e della pesca.
 I trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino a nove settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio.
Sono previste procedure semplificate per l'accesso alla cassa integrazione in deroga che si rafforza come  fondo di integrazione salariale e la misura  è estesa anche alle aziende che occupano in media da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo di 9 settimane.

Ruisi Francesco