Contribuenti Minimi: Determinazione del reddito e dell’imposta
Costituiscono componenti positivi:
· I corrispettivi conseguiti per cessioni di beni e prestazioni di servizi
· I compensi in denaro e in natura derivanti dall’attività professionale o artistica percepiti nell’anno.
Nota: I compensi riscossi dovranno essere indicati al netto degli eventuali contributi previdenziali o assistenziali posti a carico del soggetto che li corrisponde. Si allude alla quota di contributi integrativi indicati in fattura da parte dei professionisti dotati di cassa previdenza (Dottori commercialisti, avvocati, geometri, etc).
E’ invece esclusa la rivalsa Inps del 4% (professionisti iscritti nella gestione separata). Questa costituisce parte integrante dei compensi.
· Le sopravvenienze attive realizzate,
· Le plusvalenze conseguite nell’esercizio
· Altri componenti positivi riscossi nel periodo d’imposta.
· Concorrono a formare il reddito anche le eventuali rimanenze finali relative al periodo d’imposta 2007. Dette rimanenze costituiscono un componente reddituale negativo. Sono pertanto da dedurre dall’ammontare dei componenti postivi e fino a capienza degli stessi. L’eventuale eccedenza delle rimanenze 2007 rispetto al totale dei componenti positivi sarà utilizzata nei successivi periodi d’imposta.
Costituiscono componenti negativi le somme pagate nel 2008 per:
· l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci;
· il 50% delle spese sostenute per i beni a uso promiscuo quali autovetture, telefonia fissa e mobile, ciclomotori, etc;
· il totale dei canoni di leasing pagati;
· le spese per omaggi, vitto e alloggi;
· il costo di acquisto dei beni strumentali;
· le sopravvenienze passive
· le altre spese sostenute nel periodo d’imposta
· i contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta
Nota: non sono mai applicabili le deduzioni forfetarie per spese non documentate, quali per esempio, quelle concesse per gli intermediari di commercio.
Al reddito conseguito dal soggetto minimo (al netto delle eventuali perdite pregresse) si dovrà applicare l’imposta sostitutiva del 20%.
Da tale ammontare si potranno scomputare:
· eventuali crediti d’imposta
· l’ammontare complessivo delle ritenute d’acconto subite
Sarà così determinata l’imposta netta da versare.
Nell’ipotesi di eccedenza delle ritenute subite rispetto all’imposta sostitutiva netta, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del dlgs n. 241/97 con necessità di riporto nel quadro RX del modello Unico 2009 al rigo RX14, colonna 1.
Fonte: ItaliaOggi Sette – 9 febbraio 2009
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